Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

La nuova versione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) entrata in vigore il 1° gennaio 2022. La revisione dell'OLCostr ha ripercussioni su tutto il comparto edile svizzero. Anche il settore elettrico ne risente.

Piano di sicurezza e di protezione della salute

Secondo l'articolo 4 della nuova OLCostr, prima dell'inizio dei lavori di costruzione deve essere disponibile un piano che contempli tutte le misure di sicurezza e di protezione della salute e, nello specifico, l'organizzazione delle emergenze. L'articolo non specifica la forma del piano, ma deve essere in forma scritta. I mandati di servizio non ne sono esentati, poiché l'OLCostr si riferisce anche alla riparazione, alla modifica, alla manutenzione e al controllo.

EIT.swiss, attraverso Batisec, ha fatto redigere un piano di sicurezza modello che comprende i numeri d'emergenza, una lista dei pericoli prevedibili e un riferimento alle norme di sicurezza. Per i grandi cantieri, solo un piano per i rischi elettrici specifici (per esempio regole 5+5, direttiva ESTI n. 407) deve essere preparato dalle aziende elettriche. Per i rischi generali, non è necessario un piano separato, purché i lavoratori siano istruiti in merito a un piano predisposto dalla direzione lavori.

In collaborazione con Suva, EIT.swiss ha sviluppato una soluzione pratica per i lavori di manutenzione che soddisfa i requisiti di legge. La soluzione contempla due elementi: da un lato, è necessario fornire a tutti i collaboratori interessati istruzioni regolari (almeno una volta all'anno) sui pericoli più comuni nell'ambito della manutenzione. Dall'altro, i pericoli di un mandato devono essere annotati su un modulo semplificato prima dell'inizio dei lavori.

Un ruolo importante è svolto dall'individuazione dei pericoli operativi. Ogni azienda può utilizzare l'individuazione dei pericoli per registrare quelli che prevede di incontrare nel corso delle sue attività. La soluzione settoriale Batisec offre nel suo manuale (capitolo 5) dei modelli per l'individuazione dei pericoli nei settori elettrico, impiantistica, amministrazione e, ora, lavori di manutenzione, I pericoli individuati dovrebbero far parte delle istruzioni regolari che le aziende svolgono con il proprio personale manutentore. Questi contenuti sono quindi da considerare "pericoli standard". Le aziende sono libere di definire quali pericoli vogliono ritenere standard. 

Sul posto, dopo breve ispezione visiva, gli specialisti della manutenzione devono stabilire se sul luogo di lavoro sono presenti solo i pericoli standard insegnati o anche pericoli più estesi e quali misure devono quindi essere adottate. Ciò è utile anche per la fatturazione, se per esempio sono richiesti ulteriori DPI o attrezzature. È importante che la registrazione dei pericoli venga eseguita prima dell'inizio e firmata per quietanza. Batisec fornisce un modulo semplificato per l'ispezione visiva. Le aziende possono anche utilizzare documenti propri. EIT.swiss raccomanda di integrare il piano di sicurezza e protezione della salute nei moduli d'ordine o di segnalazione. 

Scale portatili e protezione contro le cadute

Per quanto riguarda le scale portatili, vige lo status quo: le scale dovrebbero essere utilizzate solo se nessun'altro attrezzo di lavoro è più adatto in termini di sicurezza. Non sussiste un vero e proprio divieto di usarle. Nuovo è che da un'altezza di 2 metri possono essere eseguiti solo lavori di breve durata e con una protezione contro le cadute. Sui valori di riferimento EIT.swiss tale modifica non ha alcun influenza: il concetto CPN per il settore elettrico presuppone l'applicazione di una posizione di prestazione fino a un'altezza di montaggio di 3,5m. La nuova altezza di caduta di 2m non ha alcun effetto sul concetto di calcolo e i tempi di installazione EIT.swiss non vengono adattati.

Secondo la Suva ha più senso sostituire le scale portatili con scale a piattaforma o telescopiche, piattaforme di sollevamento e attrezzi di lavoro simili, invece di eseguire il lavoro con un dispositivo di protezione individuale contro le cadute che richiede una formazione. L'acquisto di questi attrezzi porta a costi supplementari, ma offrono più sicurezza ai lavoratori - la caduta da una scala è ancora uno degli infortuni più diffusi nel settore elettrico.

Altre principali modifiche

Le principali modifiche nel capitolo 2 dell’OLCostr (tutti lavori di costruzione)

  • È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (art. 12, 44, 45).
  • Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22).
  • Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte (art. 15).
  • Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27).
  • Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19).
  • Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).

Le principali modifiche nel capitolo 3 dell’OLCostr (lavori sui tetti)

  • Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46).
  • A partire da un’inclinazione del tetto di 30° è necessaria una parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere del ponteggio di facciata (art. 41 cpv. 2).
  • A partire da un’inclinazione del tetto superiore a 45° sono necessarie ulteriori misure di protezione (art. 41 cpv. 2).
  • Per lavori effettuati su tetti esistenti può essere installata una parete di ritenuta con un’inclinazione massima del tetto di 45° (art. 42).